CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE n. L130 del 16/05/2023, il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento e del Consiglio del 10/05/2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
L’entrata in vigore definitiva del nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere è previsto per il 01/01/2026, ma le aziende importatrici dovranno adempiere ad alcune delle norme contenute nel nuovo regolamento (come la redazione di una relazione CBAM trimestrale dettagliata sui prodotti indicati nel regolamento e sulle relative emissioni di carbonio dirette e indirette) fin dal 01 ottobre 2023.
Gli importatori o i loro rappresentanti doganali indiretti dovranno, a partire dal 01/01/2025, richiedere la qualifica di CBAM autorizzato, che sarà concesso dall’autorità competente di ciascuno Stato membro in cui è stabilito il richiedente e sarà riconosciuto da tutti gli Stati membri.

La finalità del Regolamento UE 2023/956.

Il Reg. UE 2023/956 va letto alla luce dell’accordo di Parigi nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 12/12/2025, del “Green Deal europeo” in cui l’Unione ha dichiarato di volere creare una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che non supererà entro il 2050 emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse (obiettivo ridurre il gas serra del 55% rispetto al valore del 1990 entro il 2030), nonché dell’accordo di Glascow.
Al fine di limitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l’UE adotta un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere con il nuovo sistema CBAM che garantisce un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni.
Sia il sistema EU ETS adottato con Direttiva 2003/87/CE, sia il sistema CBAM hanno l’obiettivo di stabilire un prezzo per le emissioni di gas a effetto serra incorporate negli stessi settori e nelle stesse merci mediante l’uso di quote o certificati specifici.
Mentre l’EU ETS fissa il numero totale di quote rilasciate (cap, «massimale») per le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività che rientrano nel suo campo di applicazione e consente la negoziazione delle quote (sistema cap-and-trade, «sistema di limitazione e scambio»), il CBAM non dovrebbe stabilire limiti quantitativi alle importazioni in modo che i flussi commerciali non siano limitati. Inoltre, mentre l’EU ETS si applica agli impianti situati nell’Unione, il CBAM dovrebbe applicarsi a determinate merci importate nel territorio doganale dell’Unione.

Applicabilità del CBAM.

Il CBAM si applica alle merci elencate nell’allegato I del Regolamento, originari di Paesi terzi, quando tali prodotti o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono importati nel territorio doganale.
L’Allegato I comprende prodotti quali cementi (VD 2523), prodotti dell’industria chimica (VD 2808, 2814, 2834, etc.), prodotti di ghisa, ferro e acciaio (CD 7202, 7302, 7303, 7306, 7308, etc.), prodotti di alluminio (7601, 7603, 7604 etc.) (si consiglia di vedere l’allegato al Regolamento).

L’Allegato II prevede esenzioni per paesi terzi o territori se c’è un accordo tra l’UE e tali paesi terzi o territorio che prevede un impegno a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Autorizzazione CBAM

Ai fini della piena attuazione del Regolamento, gli importatori o i loro rappresentanti doganali indiretti (quindi sempre tale soggetto quando l’importatore non è stabilito in uno Stato membro) dovranno presentare domanda di autorizzazione all’autorità competente. Solo gli importatori autorizzati potranno procedere all’importazione dei prodotti indicati nell’allegato I senza incorrere in sanzioni.
Entro il 31 maggio di ciascun anno (per la prima volta nel 2027 per il 2026) il soggetto autorizzato dovrà presentare una dichiarazione che contenga le seguenti informazioni:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell’anno civile precedente, espresso in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a) del presente paragrafo, espresse in tonnellate di emissioni di CO2e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell’articolo 7 e verificate conformemente all’articolo 8;
c) il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali di cui alla lettera b) del presente paragrafo, tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un paese di origine a norma dell’articolo 9 e dell’adeguamento necessario per riflettere l’assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell’articolo 31;
d) copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato, ai sensi dell’articolo 8 e dell’allegato VI.
Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell’articolo 6 siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell’articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all’allegato VI.

Certificati CBAM

Ogni dichiarante CBAM autorizzato avrà un numero unico di conto CBAM.
Lo Stato vende ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel suo territorio i certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune al prezzo calcolato secondo la previsione dell’art. 21 (media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d’asta per ogni settimana di calendario).
Entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante CBAM autorizzato restituisce, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell’articolo 8 per l’anno civile precedente la restituzione. La Commissione rimuove i certificati CBAM restituiti dal registro CBAM.
Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM è disponibile sul proprio conto nel registro CBAM.

Relazione dal 01/10/2023.

A fare data dal 01/10/2023 ogni importatore o ogni rappresentante doganale indiretto che in un trimestre ha importato merci dell’allegato I presenta alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni sulle merci importate secondo l’art. 35 comma 2:
a) la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
b) il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora per l’energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi di cui all’allegato IV;
c) le emissioni indirette totali, espresse secondo l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 7;
d) il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.

La prima relazione dovrà pertanto essere presentata per le importazioni relative al trimestre ottobre-dicembre 2023 entro fine gennaio 2024.
La mancata presentazione o correzione di una relazione CBAM comporterà sanzioni (…efficaci, proporzionate e dissuasive), a seguito di una procedura di rettifica da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l’importatore.
Si attendono atti di esecuzione della Commissione al fine di comprendere in modo dettagliato come dovrà essere redatta tale relazione.

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