Novità per l’importazione dei prodotti tessili dal Bangladesh: pubblicato avviso della Commissione Europea

Novità sull’importazione dei prodotti tessili provenienti dal Bangladesh da parte della Commissione Europea.

Con l’avviso pubblicato sulla GU serie C n. 166 del 20.04.2022, la Commissione Europea è tornata sul tema dell’importazione dei prodotti tessili provenienti dal Bangladesh, rappresentando che sono stati, finalmente, superati, dopo ben 14 anni, i “fondati sospetti” circa la falsità delle prove documentali relative all’origine di tali prodotti.

La questione, infatti, risale all’avviso del 15.02.2008 della Commissione Europea -successivo all’ulteriore avvertimento pubblicato sulla GU C 119 del 30.4.1999, che invitava gli importatori a mantenere la dovuta vigilanza nei confronti dei certificati d’origine «Form A» per le merci tessili provenienti dal Bangladesh- con il quale appunto, gli operatori comunitari venivano informati della sussistenza di fondati sospetti sull’origine dei prodotti di cui ai capitoli 61 (Indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia) e 62 (Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia) del Sistema Armonizzato, provenienti dal Bangladesh, per i quali è chiesta l’applicazione del trattamento tariffario preferenziale SPG.

Con l’avviso del 2008, gli operatori comunitari, che dichiaravano o presentavano prove documentali dell’origine dei prodotti tessili come sopra indicati e provenienti dal Bangladesh, erano invitati a prendere tutte le debite precauzioni, poiché l’immissione in libera pratica di tali merci poteva determinare l’insorgere di un’obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità.

Tale avviso ha comportato, in effetti, per gli operatori comunitari che importavano prodotti tessili dal Bangladesh la richiesta, da parte delle autorità doganali, di prestare garanzia all’importazione sui diritti doganali, nell’attesa dell’esito delle verifiche sui “Form A”.

Con l’avviso del 20.04.2022 la Commissione Europea ha quindi revocato ad ogni effetto l’avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 41 del 15 febbraio 2008, stabilendo che i ragionevoli sospetti di cui all’avviso del 2008 non sono più suffragati da alcuna prova che dimostri il persistere dei rischi originariamente individuati.

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