Controlli Radiometrici: ecco tutte le novità da sapere

Le nuove norme in vigore da luglio sui controlli radiometrici

Ricordiamo che l’articolo 40 del Decreto Legge N. 17 del 01/03/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.50 del 01/03/2022, e convertito con modificazioni dalla Legge 27/04/2022 n. 34, ha modificato il Decreto Legislativo N. 101 del 31/07/2020 sull’Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Al seguente link un estratto della normativa e l’elenco dei prodotti interessati.

Tali prodotti devono essere sottoposti a controllo prima dell’emissione della dichiarazione doganale di importazione, e pertanto al primo punto d’ingresso in Italia della merce. Ricordiamo che per le merci provenienti da Paesi terzi con i quali sussistono specifici accordi di reciprocità, in dogana l’attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica può essere fornita con la corrispondente dichiarazione rilasciata nel Paese d’origine; il Ministero della Transizione Ecologica aggiorna periodicamente
l’elenco dei Paesi con i quali è in vigore il relativo accordo; in questi casi il controllo radiometrico va comunque effettuato all’ingresso dello stabilimento.

Modalità di sorveglianza: Allegato XIX.

L’art. 72 D. Lgs. 101/2020 come modificato in sede di conversione prevede che:

“I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.”

Il nuovo allegato XIX, prevede i criteri della sorveglianza radiometrica sui carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metalli, effettuata mediante il controllo del rateo di irraggiamento gamma rilevabile all’esterno del carico, al fine di rilevare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività. Per carico deve intendersi il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per i predetti rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici. Per le merci che viaggiano via nave o aereo, per cui il nostro ufficio spedizioni cura le operazioni, verrà fatto un controllo circa l’esistenza del certificato di controllo prima del ritiro del container e vi verranno segnalate le eventuali mancanze. La sorveglianza radiometrica va altresì effettuata nella fase di scarico o di manipolazione mediante il controllo del rateo irraggiamento gamma rilevabile all’esterno dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo. Per questo, chiediamo ai clienti una maggiore sensibilizzazione dei fornitori circa la necessità di produrre il controllo radiometrico all’ingresso in Italia. Nell’ipotesi in cui tale controllo non sia stato effettuato e si renda necessario in base alla normativa, sarà nostra cura provvedere a contattare l’esperto radiometrico per l’effettuazione del controllo e il rilascio della relativa attestazione. Da tenere conto il fatto che l’esperto radiometrico è un soggetto esterno, e pertanto potrebbe non essere tempestivo nel suo accesso ai nostri siti per il rilascio dell’attestazione.

L’attestazione della sorveglianza radiometrica deve essere rilasciata:

  • Da un esperto di radioprotezione di cui al comma 2 dell’articolo 72 incaricato dal soggetto responsabile (il cui elenco è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)
  • Da personale alle dipendenze del soggetto responsabile del controllo, scelto d’intesa con l’esperto di radioprotezione incaricato, appositamente formato e che possa seguire procedure scritte definite dall’esperto (al momento tale soluzione, alla quale sicuramente aderiremo, è ancora allo studio del Ministero).

I risultati della sorveglianza devono essere riportati su un apposito registro istituito dall’incaricato, da conservare per 5 anni, e il personale che potrebbe entrare in contatto con sorgenti radioattive (personale addetto allo scarico, alla movimentazione e a ogni manipolazione dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo) deve essere formato, oltre che sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Per saperne di più e avere assistenza scrivi a consulting@nord-ovest.com