Dichiarazione “Dual Use”: di cosa si tratta?
Si parla di “prodotti duali” per descrivere prodotti, software e tecnologie che possono avere un utilizzo sia civile sia militare.
Essi comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo, che un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.
Il Regolamento UE N. 821/2021, entrato in vigore il 09 agosto 2021, ha introdotto la nuova normativa relativa ai prodotti duali, tesa a rafforzare ulteriormente l’azione dell’Unione in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori.
Ecco le novità del Reg. UE 821/2021:
- i controlli sono stati estesi ai sistemi informatici di sicurezza e spionaggio (tecnologie di sorveglianza informatica).
- è stata estesa la definizione di “esportazione”, che includerà, tra l’altro, il trasporto di merci o dati contenuti nei bagagli personali di persone fisiche.
- il nuovo regolamento ha aggiunto alle operazioni attualmente soggette a controllo (esportazione, trasferimento, intermediazione e transito) anche le attività di “assistenza tecnica”. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, saranno soggetti alla nuova disciplina anche i fornitori unionali che prestano assistenza tecnica di qualsiasi tipo (anche da remoto) su prodotti a duplice uso in favore di committenti stabiliti in Paesi terzi.
Le aziende esportatrici devono adottare, per accedere a determinate agevolazioni (AGEU007 e autorizzazione globale) un programma interno di conformità che “si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l’altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all’esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali” (art. 2 Regolamento).
Le aziende esportatrici devono altresì adottare strumenti di Due Diligence nei settori sensibili.
Le autorizzazioni all’esportazione di prodotti a duplice uso vengono oggi rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri – UAMA (Unità per le autorizzazioni ministeriali d’armamento).
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