Il call-off stock nei modelli INTRASTAT

Call-off stock e modelli INTRASTAT: ecco la novità da sapere

Importante novità per chi si avvale del regime del call-of stock: a partire dagli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 dovrà essere presentato il nuovo modello INTRA 1-sexies, Sezione 5, riservato alle cessioni intracomunitarie di beni in regime di call-off stock.

Gli adempimenti INTRASTAT nella previgente disciplina del call-off stock

Le risoluzioni n. 235/E/96 e 44/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate avevano chiarito che, con il contratto di call-off stock (qualificato impropriamente come consignment stock) le parti rinviano il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA con il loro prelievo dal deposito, anziché con l’inizio del trasporto/spedizione dei beni a destino.
Pertanto, in conformità all’art. 50, comma 5, D.L. n. 331/1993, l’operatore italiano è tenuto ad annotare i beni oggetto della movimentazione intracomunitaria a titolo non traslativo della proprietà in un apposito registro e, a seguito del passaggio di proprietà, si perfeziona l’operazione intracomunitaria, sorgendo quindi l’obbligo di presentazione del corrispondente Modello INTRASTAT (nella specie, il Modello INTRA 1-bis per le cessioni intracomunitarie e il Modello INTRA 2-bis per gli acquisti intracomunitari).
Tale interpretazione è stata assorbita dalla semplificazione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2021.

La nuova disciplina

Anche nella disciplina introdotta dal D.Lgs. 192/2021 in recepimento dell’art. 17-bis della direttiva n. 2006/112/CE, i beni movimentati in ambito intracomunitario in regime di call-off stock devono essere annotati in apposito registro, specificamente previsto dall’art. 50, comma 5-bis, D.L. n. 331/1993, il cui contenuto è dettato dall’art. 54-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE.
Riguardo agli elenchi riepilogativi, la novità è costituita dall’obbligo, per il cedente italiano, di presentare il modello INTRASTAT non solo quando si verifica il passaggio di proprietà dei beni già trasportati/spediti nello Stato membro di destinazione, ma anche – prima dell’effetto traslativo – a seguito del trasferimento dei beni al destinatario comunitario.
A tal fine, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la determinazione n. 493869/RU del 2021, ha introdotto il modello INTRA 1-sexies, che deve essere presentato in relazione al periodo del trasporto/spedizione dei beni nello Stato membro del destinatario.
Nel mese o trimestre in cui avviene il passaggio di proprietà, l’operatore nazionale presenta, come già avveniva fino a tutto il 2021, il modello INTRA 1-bis per la cessione intracomunitaria effettuata in regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331/1993.

Cosa può fare Nord Ovest?

Ricordiamo che Nord Ovest ha una branch dedicata agli adempimenti fiscali e alla presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.
Ricordiamo altresì ai nostri clienti che ai fini statistici, nella nuova colonna 15 del modello INTRA 1-bis si deve indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci, individuato secondo i seguenti criteri:

  • le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o Paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o Paese o territorio;
  • le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o Paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o Paese o territorio in cui sono state sottoposte all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.

L’origine delle merci non comunitarie è determinata conformemente alle disposizioni del Codice doganale dell’Unione che stabilisce le norme in materia di origine.

Per saperne di più e avere assistenza scrivi a consulting@nord-ovest.com