CBAM
CBAM: un nuovo paradigma nel commercio internazionale
L’avvio del periodo transitorio del regolamento CBAM e il suo impatto sulle imprese
CBAM e la sua importanza
Dal 01 ottobre è entrato in vigore il periodo transitorio di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento e del Consiglio del 10/05/2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, noto come CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).
L’entrata in vigore definitiva del nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere è prevista per il 01/01/2026, ma le aziende importatrici devono adempiere ad alcune delle norme contenute nel nuovo regolamento – come la redazione di una relazione CBAM trimestrale dettagliata sui prodotti indicati nel regolamento e sulle relative emissioni di carbonio dirette e indirette – fin dal 01 ottobre 2023.
- Inizio del periodo transitorio dal 1° ottobre 2023
- Regolamento CBAM operativo dal 1° gennaio 2026
- Redazione trimestrale della relazione CBAM obbligatoria da ottobre 2023
Guida essenziale al regolamento CBAM e ai servizi correlati
- Inizio del Periodo Transitorio CBAM: Dal 1° ottobre 2023
- Applicazione Definitiva CBAM: Prevista per il 1° gennaio 2026
- Obblighi Immediati per Importatori: Necessità di redigere relazioni CBAM trimestrali
- Verifica dei Prodotti Importati: Possibile impatto del CBAM su prodotti importati in passato
- Servizi di Identificazione Prodotti: Classificazione dei codici NC per prodotti importati
- Supporto nella Richiesta Informazioni: Assistenza nella comunicazione con i produttori
- Verifica dei Dati di Importazione: Controllo sulla completezza e accuratezza delle informazioni
- Determinazione delle Emissioni Incorporate: Utilizzo di valori predefiniti fino al 31/07/2024
- Redazione della Relazione CBAM: Compilazione e invio trimestrale al Registro transitorio CBAM
- Assistenza Post-Comunicazione: Supporto in caso di richieste supplementari dalla Commissione europea
Identificazione di prodotti importati soggetti al regolamento CBAM
Come il CBAM influenza la tua azienda
La normativa CBAM potrebbe interessare le aziende le cui precedenti dichiarazioni di importazione hanno riguardato prodotti di cui all’Allegato I del Regolamento CBAM. A questo proposito, informiamo che Nord Ovest può offrire i seguenti servizi:
- l’identificazione sui documenti forniti dei codici NC dei prodotti importati nell’UE dall’importatore compresi nell’elenco delle merci CBAM riportato nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.2023/956;
- fornire supporto all’importatore nella fase di richiesta informazioni al gestore dell’impianto produttivo;
- verificare su richiesta la completezza e l’accuratezza dei dati forniti dall’importatore (ricevuti a sua volta dai gestori degli impianti);
- nel caso in cui l’importatore non sia stato in grado di ottenere dai produttori delle merci tutte le informazioni per determinare le emissioni incorporate delle merci importate, Nord Ovest fino al 31/07/2024, come consentito dai Regolamenti europei determinerà su richiesta le emissioni dirette incorporate tramite valori predefiniti che verranno messi a disposizione dalla Commissione europea. Anche per la determinazione delle emissioni indirette potranno essere utilizzati fino a tale data valori predefiniti messi a disposizione dalla Commissione europea;
- fornire una “Relazione CBAM” su base trimestrale alla Commissione europea tramite il Registro transitorio CBAM rispettando i tempi dettati dai Regolamenti UE (entro e non oltre un mese dopo la fine del trimestre;
- a fronte di una comunicazione ricevuta dalla Commissione europea, supportare l’importatore a fornire le informazioni supplementari necessarie per completare o correggere la “Relazione CBAM inviata”.
Da notare che nelle Relazioni trasmesse Nord Ovest non comparirà come ‘Dichiarante’ restando in capo all’importatore la titolarità della relazione e dei dati inviati.

